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Occhio al Regolamento scavi e rinterri

Di recente è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GU n.183 del 07/08/2017) il nuovo provvedimento teso a definire i tempi e le modalità che ogni “proponente” in qualità di ditta edilizia dedita alle opere di scavo e rinterro deve rispettare, definito Regolamento sulle terre e rocce da scavo.

L’iter procedurale previsto per ogni tipologia d’intervento – scavo di piccola, media o grande dimensione e in caso di bonifica – avviene attraverso la richiesta formale che il proponente effettua per via telematica alle autorità preposte alla valutazione della documentazione e alla vigilanza ambientale.

Questo aspetto conferisce alla norma una pecca procedurale nella misura in cui.. al fine di alleggerire la prassi.. obbliga unilateralmente solo un soggetto ad adempiere a tali compiti. Tale leggerezza si palesa collegando le definizioni alle rispettive attestazioni di ruoli previste nelle parti specifiche del testo di legge. Cominciando dalle definizioni rese in principio, si ritiene che il proponente sia il soggetto che presenta il piano di utilizzo (documento che accerta la rispondenza dei requisiti delle terre e rocce prelevate ed utilizzate - artt. 9, 14-17) o dichiarazione sostitutiva in caso di scavi di piccola entità. In ordine successivo l’esecutore è il soggetto che attua il piano di utilizzo, mentre il produttore è colui che effettua i lavori di movimentazione delle terre e trasmette la dichiarazione di utilizzo disciplinata dall’articolo 21 del regolamento (art. 2, comma 1, lett. p, q, r).

Da una semplice rispondenza dei termini con la realtà di impresa che il territorio nazionale offre, ci si aspetta che queste figure sono in molti casi una sola persona o rispondono ad un solo soggetto o ancora confidano su rapporti di stretta collaborazione.. che nella migliore delle ipotesi è finalizzata ad un unico, comune, scopo. I soggetti intendono effettuare i lavori in modo legale ed economico.

In merito a quest’ultima condizione di lavoro il regolamento confida nel soggetto proponente e nella sua onestà, perché provveda entro una specifica tempistica alla produzione dell’incartamento e al pagamento oneroso degli stessi. Nel testo si precisa che gli oneri derivanti dall’Agenzia di protezione ambientale, nonché quelli derivanti dalle attività svolte da organi equipollenti sono a carico del proponente (art. 9, comma 10). In tutti i casi è quest’ultimo soggetto colui che deve provvedere a pieno alla denuncia dei lavori, alla loro programmazione secondo un preciso piano di prelievo e stoccaggio del materiale di scavo. Ogni lavoro esige per piccolo o grande che sia un perfetto inquadramento di spazi nei quali accantonare il materiale e dal quale prelevarlo nelle operazioni di rinterro, prima dello scadere del tempo preordinato (1 anno). Il sito di deposito intermedio deve essere segnalato nel piano di utilizzo e da una opportuna segnaletica.

Questa costruzione procedurale, da me volutamente sintetizzata, appare sicuramente chiara ma allo stesso modo molto intricata se ricondotta ai tempi, costi e scelte del proponente. L’azione che l’Agenzia o l’organo amministrativo equipollente svolge in maniera diretta avviene soltanto all’atto della presentazione dei documenti inviati telematicamente dal proponente ai fini dell’accertamento dei contenuti (art. 9, comma 3) e mediante ispezioni e controlli annuali (art. 9, comma 7).

Nota informativa e di monito

In questa parte del testo mi sento in dovere di fare delle osservazioni su tutta la questione che può interessa l’attività di impresa. Ad oggi il territorio nazionale è costellato di attività edilizie abusive, di casi in cui la “mano pubblica” non ha saputo raffrontarsi con il contesto sociale, al punto che le abitudini poco ortodosse dei suoi abitanti hanno preso il sopravvento.

L’efficacia di ogni provvedimento da parte dell’autorità preposta.. che in base ai riferimenti legislativi odierni è da rimettere alla Regione e in successione agli enti del territorio locale.. ha reso in determinate occasioni un disservizio. Tale mancanza è parsa quasi sempre involontaria o di inesplicabile giudizio.. in verità è sorta e ha preso forza nei territori maggiormente afflitti da un sistema clientelare, che per vivere ha bisogno di assottigliare il ruolo di vigilanza dell’ente pubblico e attivare delle azioni diversive.

Questa parte di territorio in difficoltà non copre poche aree geografiche ma ha costruito nel tempo una fitta rete di rapporti disseminati un po’ ovunque, rendendosi sufficientemente impercettibile ma abbastanza estesa su tutto il territorio.

Mi duole a questo punto ammettere che è difficile per me pensare che da sola la solerzia di un “proponente” convalidi i presupposti di legge.

Immagino che in un piccolo comune dove il sindaco è a conoscenza della vita dei propri concittadini, sia quanto mai arduo aspettarsi da parte del primo cittadino quel senso di dovere “..da magistrato”, in grado di farsi strada tra i problemi che affliggono o che sovrastano le giuste intenzioni di ogni amico o conoscente. Un detto recita “fatta la legge trovato l’inganno”.

Il mio monito è quanto di più semplice si possa dire.. che il regolamento mantenga fede al suo impegno trovando nell’azione di vigilanza quella scintilla di onestà agognata da chi come me desidera una regola al posto di un inganno.

La decisione non va presa alla leggera ne mantenuta in parte, in quanto ad agire contro l’uomo c'è sempre la Natura. Una mancata vigilanza su depositi di terra e rocce abusive può avere cattive ritorsioni sull’uomo, nella misura in cui questi giacimenti di materiale sciolto investono aree già mappate in riferimento all’orientamento sismico del territorio nazionale. Se l’edilizia è in altrettanto modo condotta in modo manchevole.. su sondaggi, prelievi per attestare le qualità del terreno.. anche la risposta sismica può esserlo di conseguenza.

Chiedo pertanto forme di cooperazione rafforzate sul territorio al fine scongiurare questi sfortunati incidenti.. procurati per difetto ma pur sempre disastrosi.

Link – DPR 120 del 13 giugno 2017

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/07/17G00135/sg

Link – formato pdf

http://www.infoparlamento.it/wp-content/uploads/2017/08/Dpr-13-giugno-2017-n.-120-Rocce-da-scavo.pdf

Link – articoli sull’argomento

http://www.greenreport.it/news/diritto-e-normativa/terre-rocce-scavo-la-cgia-la-nuova-normativa-rischia-favorire-labusivismo/

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